Cassazione: la mancata sanificazione degli impianti di aerazione può configurare epidemia colposa

Cassazione: la mancata sanificazione degli impianti di aerazione può configurare epidemia colposa

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema che riguarda direttamente aziende, attività commerciali, uffici, alberghi, ristoranti, strutture sanitarie e ambienti pubblici: la responsabilità dei gestori di impianti di aerazione e climatizzazione nella diffusione di agenti patogeni. Con la sentenza 27515 del 2025, la Corte ha affermato che la mancata pulizia e sanificazione degli impianti di aerazione può integrare una condotta colposa e che l’omissione delle attività di manutenzione, quando consente la diffusione di un agente infettivo, può sfociare nel reato di epidemia colposa previsto dall’art. 452 del codice penale.

Cosa dice la sentenza

Nel provvedimento, la Suprema Corte ha ribadito un principio molto chiaro: non è sufficiente installare un impianto conforme alle normative tecniche, ma occorre mantenerlo nel tempo in condizioni igieniche tali da non costituire un rischio sanitario per lavoratori, utenti o clientela.

In particolare, i giudici sottolineano che:

  • la diffusione di batteri, muffe e microrganismi attraverso impianti non manutenuti “è un evento prevedibile e prevenibile con l’ordinaria diligenza”;
  • l’omessa sanificazione rappresenta una violazione del dovere di impedire l’evento quando il gestore ha il controllo dell’impianto;
  • il gestore risponde penalmente quando “l’inosservanza delle comuni regole di manutenzione igienica dell’impianto” consente la propagazione del patogeno.

In altre parole, secondo la Cassazione, la responsabilità non è solo morale o amministrativa:
il titolare dell’attività ha l’obbligo giuridico di intervenire, e la mancata manutenzione può assumere rilevanza penale, non più soltanto civilistica o risarcitoria.

Perché gli impianti non puliti sono un rischio reale di epidemia colposa

Gli impianti di aerazione e climatizzazione, soprattutto in ambienti chiusi e molto frequentati, possono diventare un veicolo di diffusione di virus, batteri e residui organici.
Nel provvedimento, la Cassazione riconosce che gli impianti trascinano e redistribuiscono l’aria in tutto l’ambiente, e dunque una condotta negligente può “consentire una propagazione accelerata del contagio”.

La sentenza insiste su un punto: il rischio è noto, documentato e prevenibile.
Questo comporta che il gestore non può invocare l’imprevedibilità dell’evento.

Da buona pratica a obbligo vero e proprio

Molte aziende hanno già programmi periodici di manutenzione, ma dopo questa pronuncia le conseguenze cambiano:

  • la manutenzione è un obbligo legale, non più solo una raccomandazione;
  • l’omissione può essere valutata come colposa;
  • se si verifica un focolaio riconducibile all’impianto, il gestore può essere indagato per epidemia colposa.

La Corte specifica inoltre che la documentazione della manutenzione (interventi programmati, sanificazioni, sostituzione filtri, videoispezioni) diventa un elemento determinante: la mancanza di prove di cura dell’impianto può trasformarsi in responsabilità.

Cosa devono fare i gestori di attività

Alla luce della sentenza, ogni attività dotata di impianti di ventilazione o climatizzazione dovrebbe:

  • programmare la pulizia delle condotte e la rimozione di polveri e biofilm;
  • effettuare sanificazioni periodiche con prodotti registrati e tecnici qualificati;
  • controllare e sostituire filtri con frequenza documentata;
  • richiedere videoispezioni nei casi di impianti complessi;
  • conservare report e certificazioni.

Questi interventi non servono solo a migliorare la qualità dell’aria o a ridurre odori, allergeni e muffe: ora rappresentano anche una tutela giuridica concreta.

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La sentenza della Cassazione elimina ogni dubbio: chi gestisce un impianto ha l’obbligo di mantenerlo in condizioni igieniche idonee.

Non farlo significa esporsi a responsabilità civile, amministrativa e penale.

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